A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale categoria di attività:
i luoghi di lavoro compresi nell'allegato del decreto ministeriale 16-2-1982 e nelle tabelle A e B annesse al decreto del Presidente della Repubblica n. 689 del 1959, con esclusione delle attività considerate a rischio elevato
i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto.
La formazione dei lavoratori addetti in tali attività deve essere basata sui contenuti del corso B.
Attività a rischio di incendio basso
Rientrano in tale categoria di attività
quelle non classificabili a medio ed elevato rischio e dove, in generale, sono presenti sostanze scarsamente infiammabili, dove le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.
La formazione dei lavoratori addetti in tali attività deve essere basata sui contenuti del corso A.
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